SOCI LAVORATORI DI SRL E CONTRIBUTI IVS: RILEVANO SOLO I REDDITI DENUNCIATI AI FINI IRPEF (terza parte)
Nel BBM Aggiorna di oggi si continua la trattazione del tema iniziato giorni fa.
SRL trasparenti e società di persone
Resta diverso dalle società di capitali illustrato nel precedente BBM aggiorna, il caso delle società di persone e delle società di capitali in regime di trasparenza fiscale.
Nelle società di persone, il reddito è imputato ai soci per trasparenza, indipendentemente dalla percezione. Analogamente, nelle società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale, il reddito viene attribuito ai soci secondo le stesse regole previste per le società di persone.
In questi casi, il reddito è fiscalmente imputato alla persona fisica e assume rilievo nella sua dichiarazione. Se il soggetto è iscritto alla Gestione IVS, tale reddito continua quindi a concorrere alla base imponibile contributiva.
La novità riguarda invece la SRL non trasparente, nella quale il reddito prodotto dalla società resta reddito della società fino a quando non vi sia una specifica imputazione fiscale al socio.
Circolare INPS n. 84/2021: cosa resta valido e cosa va aggiornato
Alla luce del nuovo orientamento, la circolare INPS del 2021 può essere riletta in tre punti.
- resta valida la parte in cui esclude dalla base imponibile IVS i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in SRL non trasparente nella quale il socio non svolge attività lavorativa.
- deve essere rivista la pare in cui, per il socio lavoratore di SRL non trasparente, la prassi considera rilevante la quota di reddito della società indipendentemente dalla sua imputazione fiscale al socio e dalla relativa denuncia ai fini IRPEF.
- resta ferma la rilevanza contributiva dei redditi imputati per trasparenza, sia nelle società di persone sia nelle società di capitali che abbiano esercitato l’opzione per il regime di trasparenza fiscale.
È quindi opportuno attendere un intervento dell’INPS, mediante circolare o messaggio, che coordini le istruzioni operative con le sentenze della Cassazione di settembre 2026.
Il chiarimento appare necessario anche per individuare, nelle annualità più recenti, il corretto trattamento dei redditi che non transitano più ordinariamente nella dichiarazione IRPEF del socio, ma sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.
Immobiliari di mera gestione: il tema preliminare dell’iscrizione
Il caso delle immobiliari di mera gestione resta distinto. Qui, prima ancora di discutere la base imponibile contributiva, occorre verificare se sussista il presupposto stesso dell’iscrizione alla Gestione commercianti.
La società che si limita a detenere immobili propri, concederli in locazione e incassare i relativi canoni non svolge, di regola, un’attività commerciale organizzata tale da imporre automaticamente l’iscrizione IVS dei soci. La mera gestione del patrimonio immobiliare non equivale a esercizio di impresa commerciale ai fini previdenziali.
Il rischio contributivo può emergere solo quando la società svolge attività ulteriore rispetto al godimento del patrimonio, come gestione di immobili di terzi, intermediazione, compravendita immobiliare organizzata, servizi accessori strutturati, locazioni turistiche con attività para-ricettiva o altre attività effettivamente imprenditoriali. Anche in tali ipotesi resta comunque necessario verificare l’apporto personale, abituale e prevalente del socio.
Nel BBM Aggiorna di domani si completerà la trattazione sul tema iniziato giorni fa.
Lo Studio resta a completa disposizione.